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Sez. 2, Sentenza n. 2107 del 13/06/1969 (Rv. 341395 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE - OBBLIGO DELL'OSSERVANZA - DIFETTO DI DANNO O DI PERICOLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341395-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE - OBBLIGO DELL'OSSERVANZA - DIFETTO DI DANNO O DI PERICOLO - IRRILEVANZA.*

Quando due costruzioni finitime non sono aderenti, l'Obbligo di rispettare le distanze di tre metri fra di esse deve essere osservato in ogni caso, anche se il danno non si realizzi ed il pericolo non sussista in concreto, trattandosi di limite legale della proprieta dettato nell'interesse della collettivita. (V. 1299-67, massima n.327848 349-65 1598-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)