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Sez. 1, Sentenza n. 1408 del 17/05/1973 (Rv. 364107 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - PERICOLOSITA O DANNOSITA - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - PRECLUSIONE - OBBLIGO DELLE DISTANZE LEGALI - SUSSISTENZA CONCRETA DEL DANNO O DEL PERICOLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364107-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - PERICOLOSITA O DANNOSITA - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - PRECLUSIONE - OBBLIGO DELLE DISTANZE LEGALI - SUSSISTENZA CONCRETA DEL DANNO O DEL PERICOLO - IRRILEVANZA.*

Le distanze fra le costruzioni costituiscono una limitazione legale della proprieta posta nell'interesse della collettivita e sono fissate in via generale ed astratta, senza che al giudice sia lasciato alcun margine di discrezionalita circa la concreta valutazione della dannosita o pericolosita dell'intercapedine; e cio perche la legge, imponendo l'osservanza di determinate distanze, ha ritenuto che solo queste valgano a soddisfare le esigenze di igiene, di salubrita e di sicurezza degli abitati, per cui l'Obbligo di osservare le distanze sussiste anche se in concreto il danno non si realizzi o il pericolo non sia configurabile. (V 2107/69, mass n 341395).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)