Sez. L, Sentenza n. 2683 del 03/04/1990 (Rv. 466355 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTA CAUSA - FATTI O COMPORTAMENTI PRIVATI DEL LAVORATORE EMERSI IN SEDE DI DIBATTIMENTO PENALE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTA CAUSA - FATTI O COMPORTAMENTI PRIVATI DEL LAVORATORE EMERSI IN SEDE DI DIBATTIMENTO PENALE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
L'art. 8 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che vieta indagini su fatti privati del lavoratore non rilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine professionale, non esclude che il datore di lavoro possa valutare, ai fini della ravvisabilità della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, fatti e comportamenti privati del dipendente (nella specie, rapina) che siano tali da incidere sull'elemento fiduciario del rapporto e siano divenuti di pubblico dominio in quanto sottoposti a vaglio in Sede di dibattimento penale. (V 5428/87, mass n 453998).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)