Sez. 6, Sentenza n. 27603 del 18/03/2016 Ud. (dep. 05/07/2016) Rv. 267263 - 01
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI | Presentazione dei motivi nuovi nella cancelleria del giudice "a quo" anziché in quella del giudice dell'impugnazione - Causa di inammissibilità - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI
In tema di impugnazioni, sono inammissibili i motivi nuovi depositati nella cancelleria del giudice "a quo" anziché in quella del giudice dell'impugnazione, in quanto la specifica disposizione di cui all'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., volta a consentire al giudice l'immediata conoscenza delle ragioni integrative dedotte dalle parti, non è derogabile applicando analogicamente le previsioni speciali di cui agli artt. 582, comma secondo, e 583, comma primo, cod. proc. pen. che attengono, rispettivamente, alle modalità di presentazione o di spedizione dell'atto di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)