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Sez. 7, Ordinanza n. 44277 del 15/10/2015 Cc. (dep. 03/11/2015) Rv. 264907 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI | Presentazione nella cancelleria del giudice "a quo" anziché in quella del giudice dell'impugnazione - Inammissibilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264907-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI

In tema di impugnazioni, sono inammissibili, ex art. 591, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., i motivi aggiunti al ricorso per cassazione non depositati nella cancelleria della Suprema Corte, atteso il combinato disposto degli 611 e 585, comma quarto, dello stesso codice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)