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Sez. 1, Sentenza n. 8713 del 04/04/2008 (Rv. 602886 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Provvedimenti dichiarativi dello stato di adottabilità - Pronuncia in data anteriore al 30 giugno 2007 - Impugnabilità - Modalità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602886-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

In materia di adozione, l'entrata in vigore dell'art.16 della legge 28 marzo 2001, n.149, sostitutivo dell'art.17 della legge 4 maggio 1983, n.184, che prevede la declaratoria dello stato di adottabilità con sentenza emessa dal tribunale per i minorenni impugnabile con appello dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, è rimasta sospesa in forza della disposizione transitoria di cui all'art.1 del decreto-legge 24 aprile 2001, n.150 (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2001, n.240), il cui termine di efficacia dapprima fissato al 30 giugno 2002, è stato ripetutamente prorogato, da ultimo fino al 30 giugno 2007, in forza dell'art.1, secondo comma, della legge 12 luglio 2006, n.228, di conversione del decreto legge 12 maggio 2006, n.173, con la conseguenza che avverso i provvedimenti dichiarativi dello stato di adottabilità, resi anteriormente alla data del 30 giugno 2007, deve proporsi ricorso in opposizione dinanzi allo stesso tribunale per i minorenni.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 16, Legge 24/04/2001 num. 150 art. 1, Legge 23/06/2001 num. 240 CORTE COST., Legge 12/05/2006 num. 173, Legge 12/07/2006 num. 228 art. 1 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)