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Sez. 1, Sentenza n. 13760 del 12/06/2007 (Rv. 600709 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Sentenza d'appello sullo stato di adottabilità - Ricorso per cassazione - Motivi deducibili - Limiti - Violazione di legge - Fondamento - Proroga fino al 30 giugno 2007 della disciplina antecedente alla novella di cui alla legge n. 149 del 2001 - "Ius superveniens" di cui all'art. 2 d.lgs. n. 40 del 2006 - Applicabilità - Limiti - Persistente applicabilità del testo originario di detta norma - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2007-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600709-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

Avverso le sentenze sullo stato di adottabilità pronunciate dalla sezione per i minorenni della corte d'appello, il ricorso per cassazione continua ad essere ammesso esclusivamente per violazione di legge, secondo la disciplina contenuta nel testo originario dell'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, giacché l'entrata in vigore della nuova normativa processuale (art. 16 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sostitutivo del richiamato art. 17) - la quale ha esteso l'ambito dei motivi di ricorso per cassazione avverso le dette sentenze, comprendendovi anche il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ. - è rimasta sospesa in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240), il cui termine di efficacia, dapprima fissato al 30 giugno 2002, è stato ripetutamente prorogato, e da ultimo fino al 30 giugno 2007, in forza dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173. Né la persistente applicabilità della disciplina limitativa dei motivi deducibili con il ricorso per cassazione è esclusa dall'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 360 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo detto "ius superveniens" applicabile (soltanto) a tutte le sentenze pronunciate in grado di appello successivamente al 2 marzo 2006. Né, d'altra parte, tale persistente applicabilità si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., poiché, da un lato, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, rispetto a tutti i destinatari che versino in una certa situazione, la decorrenza della data di applicazione di una nuova disposizione di legge ed anche differirne la entrata in vigore per esigenze di ordine generale e, dall'altro, la garanzia costituzionale del diritto di difesa si attua nelle forme e nei limiti stabiliti dall'ordinamento processuale, salva l'esigenza di garantire effettività a tale tutela.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 16, Legge 23/06/2001 num. 240 CORTE COST., Legge 12/07/2006 num. 228 art. 1 com. 2, Decreto Legge 24/04/2001 num. 150 art. 1, Decreto Legge 12/05/2006 num. 173, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)