Sez. 1, Sentenza n. 10638 del 23/05/2016 (Rv. 639861 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Responsabilità per abusiva utilizzazione di credenziali informatiche del correntista - Onere della prova - Ripartizione - Contenuto.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
In tema di ripartizione dell'onere della prova, al correntista abilitato a svolgere operazioni "on line" che, alla stregua degli artt. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 e 2050 c.c., agisca per l'abusiva utilizzazione (nella specie, mediante illegittime disposizioni di bonifico) delle sue credenziali informatiche, spetta soltanto la prova del danno siccome riferibile al trattamento del suo dato personale, mentre l'istituto creditizio risponde, quale titolare del trattamento di dato, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico mediante la captazione dei codici d'accesso del correntista, ove non dimostri che l'evento dannoso non gli sia imputabile perché discendente da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)