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Sez. 3, Sentenza n. 10646 del 26/06/2012 (Rv. 623101 - 01)

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Dati personali - Mancata custodia di dati sensibili - Onere della prova - A carico del danneggiante - Limiti in ordini a notizie già note - Contrapposizione tra tutela della riservatezza e tutela dell'onorabilità del divulgatore dei dati - Contemperamento dei contrapposti diritti - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623101-01

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

In tema di trattamento dei dati personali, l'onere della prova incombe al danneggiante, come disposto dall'art. 2050 cod. civ., richiamato dall'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, salvo che le notizie siano note già prima della loro diffusione da parte di questo, poiché, in tal caso, il danneggiato non è esentato dall'onere di dimostrare o, quanto meno, di indicare elementi presuntivi idonei a motivare la convinzione che la divulgazione sia riconducibile a chi possiede tali dati e non a chi abbia in precedenza pubblicato le medesime informazioni. Né può configurarsi un diritto al risarcimento quando il custode abbia divulgato i dati a salvaguardia della correttezza del proprio comportamento, perché i principi in tema di riservatezza vanno coordinati, oltre che con quelli che attengono all'interesse pubblico e al diritto della collettività all'informazione, con le esigenze di salvaguardia di interessi, pubblici e privati, all'onorabilità delle proprie frequentazioni nonché alla correttezza ed al rigore dei propri comportamenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)