Sez. L, Sentenza n. 3116 del 21/04/1988 (Rv. 458615 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - GARANZIA REALE DEL POSTO DI LAVORO - ESTENSIONE AI RAPPORTI NON ASSOGGETTABILI A DETTO STATUTO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - GARANZIA REALE DEL POSTO DI LAVORO - ESTENSIONE AI RAPPORTI NON ASSOGGETTABILI A DETTO STATUTO - CONDIZIONI.*
La garanzia reale del posto di lavoro (con il conseguente potere del giudice, che abbia accertato l'illegittimità del licenziamento, di emettere l'ordine di reintegrazione) può essere pattiziamente estesa, dal contratto individuale o collettivo di lavoro, anche a lavoratori ai quali non si applica il regime dettato dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori. (V 1089/87, mass n 450651; (V 5418/87, mass n 453993).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)