Sez. L, Sentenza n. 1089 del 04/02/1987 (Rv. 450651 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - TUTELA COSIDDETTA REALE - DIMENSIONI DELL'IMPRESA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - TUTELA COSIDDETTA REALE - DIMENSIONI DELL'IMPRESA.*
Nei confronti delle imprese industriali e commerciali, la tutela (cosiddetta reale) accordata al lavoratore licenziato dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 è applicabile, ai sensi del successivo art. 35, allorché esse occupino almeno sedici dipendenti in ciascuna Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo, ovvero nell'ambito dello stesso comune, quale che sia la loro dimensione complessiva, e quindi anche quando una di tali imprese occupi detto numero di lavoratori nel suo unico stabilimento ed abbia perciò nel complesso un numero di dipendenti inferiore a quello (almeno trentasei) previsto dall'art. 11 della legge n. 604 del 1966. (V 3538/86, mass n 446474; (V 5050/85, mass n 442368).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)