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Sez. L, Sentenza n. 7199 del 04/12/1986 (Rv. 449272 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INTIMAZIONE SENZA COMUNICAZIONE SCRITTA - NULLITÀ - IMPUGNAZIONE - ONERI EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - INSUSSISTENZA - TERMINE PRESCRIZIONALE ORDINARIO - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449272-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INTIMAZIONE SENZA COMUNICAZIONE SCRITTA - NULLITÀ - IMPUGNAZIONE - ONERI EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - INSUSSISTENZA - TERMINE PRESCRIZIONALE ORDINARIO - APPLICABILITÀ.*

Il licenziamento che il datore di lavoro, tenuto all'osservanza della disciplina dettata dalla legge 15 luglio 1966 n. 604, intimi senza adottare la comunicazione scritta, è nullo, e quindi improduttivo di effetti giuridici, per difetto di Forma ad substantiam. Pertanto, non essendo il suddetto recesso idoneo ad avviare la procedura per il licenziamento individuale prevista dalla citata legge, il lavoratore licenziato non ha l'Onere di impugnarlo nel termine fissato dall'art. 6 della legge medesima, e può agire, nell'ordinario termine prescrizionale, per sentire accertare l'inefficacia del licenziamento, con ogni pronuncia conseguenziale. (Conf 5394/82, mass n 423159).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)