Sez. L, Sentenza n. 11670 del 18/05/2006 (Rv. 589069 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Intimazione per iscritto - Necessità a pena di inefficacia - Sussistenza - Contestazione manifestata in forma diversa o conoscenza del licenziamento "aliunde" - Irrilevanza - Rinnovo del licenziamento nullo per vizio di forma - Validità - Condizione - Rispetto dei requisiti formali prescritti per legge.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA
La forma scritta del licenziamento è richiesta "ad substantiam", sicché, a norma dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, sia l'intimazione del licenziamento che la comunicazione dei relativi motivi (ove il lavoratore ne abbia fatto richiesta) devono, a pena di inefficacia, rivestire la forma scritta, con la conseguente irrilevanza di un'intimazione e di una contestazione espresse in forma diversa nonché della conoscenza che il lavoratore ne abbia altrimenti avuto. In ogni caso, il rinnovo da parte del datore di lavoro di un licenziamento nullo per vizio di forma può intervenire validamente solo nel rispetto dei requisiti formali prescritti dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)