Sez. 3, Sentenza n. 23057 del 30/10/2009 (Rv. 610108 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE | Transazione tra assicuratore e danneggiato - Efficacia nei confronti dell'assicurato - Limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE
Tra l'assicuratore della r.c.a. e l'assicurato sussiste, nei confronti del terzo danneggiato, un vincolo di solidarietà passiva solo entro i limiti del massimale. Da ciò consegue che la transazione stipulata tra l'assicuratore ed il terzo danneggiato giova all'assicurato soltanto nei limiti del massimale di polizza e che, se nella transazione non si afferma nulla in merito al danno eccedente tale limite, il danneggiante resta tenuto al risarcimento di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 1965, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)