Sez. 3, Sentenza n. 573 del 17/01/2001 (Rv. 543192 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE | Assicurazione obbligatoria r.c.a. - Transazione tra assicuratore e danneggiato - Efficacia nei confronti dell'assicurato - Limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE
La transazione stipulata tra l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e il terzo danneggiato giova all'assicurato soltanto nei limiti del massimale di polizza. Ne consegue che, se nella transazione nulla si dice in merito al danno eccedente tale limite, il danneggiante resta tenuto al risarcimento di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 1965, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)