Sez. U, Sentenza n. 3231 del 07/07/1989 (Rv. 463312 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO D'URGENZA RESO DAL PRETORE CON OBIETTIVO SCONFINAMENTO IN ATTRIBUZIONI RISERVATE ALLA P.A. - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO D'URGENZA RESO DAL PRETORE CON OBIETTIVO SCONFINAMENTO IN ATTRIBUZIONI RISERVATE ALLA P.A. - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'errore del giudice, nell'Esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, può essere fonte di responsabilità disciplinare, qualora sia di gravità tale da denunciare una cosciente violazione della legge, ovvero cui evidente impreparazione, unita a leggerezza, superficialità, carenza di adeguato studio ed approfondimento, sì da implicare sfiducia e disistima nei suoi confronti, con compromissione del prestigio dell'intero ordine giudiziario. Pertanto, riguardo a provvedimento d'urgenza, reso dal pretore con obiettivo sconfinamento in attribuzioni riservate all'autorità amministrativa, deve ritenersi ravvisabile la suddetta responsabilità, ove il provvedimento stesso sia accompagnato da un atteggiamento soggettivo di consapevolezza di quello sconfinamento, o comunque di accettazione della sua eventualità, in modo da suscitare l'immagine di un magistrato insofferente dei limiti che l'ordinamento pone alle sue funzioni. (V 2181/85, mass n 440057).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)