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Sez. 2, Sentenza n. 409 del 12/02/1974 (Rv. 368118 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - INDENNITA DI BUONUSCITA - FONTE NORMATIVA - COMPUTO - MENSILITA AGGIUNTIVE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368118-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - INDENNITA DI BUONUSCITA - FONTE NORMATIVA - COMPUTO - MENSILITA AGGIUNTIVE - ESCLUSIONE.*

L'indennita di buonuscita per i ferrotramvieri trova la sua fonte normativa nelle norme contrattuali contenute negli accordi collettivi del 1948 e 1946 e precisamente nell'art 12, terzo comma dell'accordo del 19 febbraio 1948, che richiama, per il computo della retribuzione mensile da porre a base dell'indennita l'art 7, secondo comma, dello accordo 23 novembre 1946, il quale esclude dalla nozione di 'retribuzione normalè le mensilita aggiuntive (tredicesima e quattordicesima).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Legge 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 23/11/1946 num. 7, Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)