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Sez. U, Sentenza n. 4069 del 08/11/1976 (Rv. 382734 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO ALLA ULTIMA RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1976-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382734-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO ALLA ULTIMA RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In tema di indennita di buonuscita in favore dei dipendenti da aziende ferrotramviarie, prevista dall'art 12 dell'accordo nazionale del 19 febbraio 1948, con riferimento all'art 7 dell'accordo nazionale del 23 novembre 1946, l'individuazione dell'ultima retribuzione, da prendere a base per il computo dell'indennita medesima, va effettuata secondo un'interpretazione complessiva delle clausole di quei patti contrattuali, ai sensi dell'art 1363 cod civ. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che l'indicata 'retribuzione basè dovesse individuarsi nell'ammontare della tredicesima mensilita, anziche nella retribuzione comprensiva di ogni emolumento di natura corrispettiva, quali i ratei della tredicesima e della quattordicesima mensilita, nonche l'equivalente del valore di alloggio concesso al dipendente. La suprema Corte ha cassato con rinvio detta statuizione, per inosservanza del criterio ermeneutico di cui sopra). (V 320/76, mass n 378999; (V 409/74, mass n 368118).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 23/11/1946 num. 7, Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)