Sez. 3, Sentenza n. 4115 del 27/11/1995 Cc. (dep. 10/01/1996) Rv. 203271 - 01
Impugnazioni - Cassazione - In genere | Vizio logico della motivazione - Ricorso alle risultanze processuali - Esclusione - Vizi di legittimità inerenti alla motivazione - Difetto assoluto di argomentazione o evidente illiceità risultante dalla motivazione medesima.
Impugnazioni - Cassazione - In genere
Il vizio logico della motivazione, nelle sue varie concrete espressioni - contraddittorietà, illogicità, omessa considerazione di circostanze decisive e, pur anche, travisamento di fatto - deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali. In tal senso non vi è più spazio, nel nuovo codice di rito, per quell'operazione interpretativa, che, sotto l'egida delle precedenti norme regolatrici del processo penale, aveva reso possibile di scivolare dalla contraddittorietà, intesa come contrasto analitico tra varie proposizioni alla illogicità, concepita come contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale e la realtà processuale, od, addirittura, la comune esperienza, od il comune modo di "sentire" un fatto. I due unici vizi di legittimità inerenti alla motivazione dei provvedimenti di merito, sono ora la mancanza - che vuol dire difetto assoluto - di argomentazioni su uno qualsiasi dei momenti applicativi della decisione e la illiceità evidente, risultante dallo stesso testo della motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)