Sez. U, Sentenza n. 3632 del 21/07/1978 (Rv. 393144 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - RICORSO ALLE SEZIONI UNITI DELLA SUPREMA CORTE AVVERSO SENTENZA DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - NOTIFICAZIONE AI LEGITTIMI CONTRADDITTORI OLTRE IL PRESCRITTO TERMINE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - TEMPESTIVA NOTIFICAZIONE ALLA PREDETTA SEZIONE DISCIPLINARE - IRRILEVANZA.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - RICORSO ALLE SEZIONI UNITI DELLA SUPREMA CORTE AVVERSO SENTENZA DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - NOTIFICAZIONE AI LEGITTIMI CONTRADDITTORI OLTRE IL PRESCRITTO TERMINE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - TEMPESTIVA NOTIFICAZIONE ALLA PREDETTA SEZIONE DISCIPLINARE - IRRILEVANZA.*
In tema d'impugnazione, davanti alle Sezioni Unite della suprema Corte, di sentenza della Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, l'inammissibilita del ricorso, perche notificato oltre il prescritto termine ai legittimi contraddittori, ministro di grazia e giustizia e procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, sussiste anche nel caso in cui il ricorso medesimo sia stato in precedenza tempestivamente notificato alla predetta Sezione disciplinare, atteso che tale ultima notificazione, effettuata nei confronti di soggetto che e giudice e non parte, e priva di ogni effetto ai fini dell'instaurazione del contraddittorio e non ne consente la successiva integrazione. (V 2714/69, mass n 342401).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)