Sez. U, Sentenza n. 2714 del 21/07/1969 (Rv. 342401 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DEI MAGISTRATI - DECISIONE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, ED AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - NECESSITA - MANCATA NOTIFICAZIONE - EFFETTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DEI MAGISTRATI - DECISIONE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, ED AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - NECESSITA - MANCATA NOTIFICAZIONE - EFFETTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Nei procedimenti disciplinari relativi a magistrati dell'ordine giudiziario sono contraddittori necessari il ministero di grazia e giustizia e il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione. In difetto di qualsiasi valida notifica ad uno dei predetti contraddittori del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso una sentenza della Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, non puo essere ordinata l'integrazione del contraddittorio e il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile. (nella specie difettava qualsiasi notificazione del ricorso, che era stato semplicemente inviato al consiglio superiore e da questo trasmesso alla cancelleria della suprema Corte). (V. 986-68, massima n. 332384 414-68, massima n. 331416).*
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)