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Sez. 3, Sentenza n. 22624 del 03/05/2012 Cc. (dep. 11/06/2012) Rv. 252978 - 01

DEMANIO | Occupazione demaniale - Proroga "ex lege" delle concessioni demaniali marittime - Attività turistico ricreative - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252978-01

DEMANIO

Ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 1161 cod. nav., la proroga di tutte le concessioni demaniali marittime in vigore al 31 dicembre 2009 con scadenza al 31 dicembre 2015, prevista dall'art. 1, comma diciottesimo, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25) non è applicabile alle attività con finalità non turistico-ricreative, che, pertanto, alla scadenza non possono più godere di alcun diritto di insistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 54 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1161, Legge 26/02/2010 num. 25 art. 1, Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 1 com. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)