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Sez. 3, Sentenza n. 32966 del 02/05/2013 Cc. (dep. 30/07/2013) Rv. 256411 - 01

DEMANIO | Occupazione demaniale - Concessioni demaniali marittime - Proroga "ex lege" - Presupposti giuridici - Concessione valida ed efficace - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256411-01

DEMANIO

Ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 1161 cod. nav., la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25), presuppone la titolarità di una concessione demaniale valida ed efficace. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato, in quanto la concessione demaniale rilasciata necessitava di un rinnovo dopo cinque anni e questo provvedimento non era mai intervenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1161, Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 1 com. 18, Legge 26/02/2010 num. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)