Sez. L, Sentenza n. 5936 del 14/11/1979 (Rv. 402607 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ULTERIORE REQUISITO EX ART 2 DELLA LEGGE N 176 DEL 1978 - APPLICABILITA NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN CORSO - SOPRAVVENIENZA DELLA PREDETTA LEGGE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITA - FUNZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ULTERIORE REQUISITO EX ART 2 DELLA LEGGE N 176 DEL 1978 - APPLICABILITA NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN CORSO - SOPRAVVENIENZA DELLA PREDETTA LEGGE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITA - FUNZIONE.*
L'art 2 della legge 10 maggio 1978 n 176, concernente norme transitorie in materia di affitto di fondi rustici, ha sostituito l'art 1, comma secondo, lettera a) del DLCPS primo aprile 1947 n 273, stabilendo, quale ulteriore requisito per avere diritto alla cessazione della proroga legale del contratto, che il concedente o il locatore, oltre ad essere stato coltivatore diretto abbia esercitato tale attivita per almeno due anni negli ultimi dieci anni. Questa disposizione, dichiarata espressamente applicabile ai procedimenti giudiziari in corso in qualunque grado al momento dell'entrata in vigore della citata legge n 176 del 1978, comporta, ove la stessa sia sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimita, la Cassazione della decisione impugnata con rinvio al giudice del merito perche accerti la sussistenza dell'ulteriore requisito previsto dalla nuova disciplina. (Conf 95/79, mass n 396160).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)