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Sez. L, Sentenza n. 95 del 08/01/1979 (Rv. 396160 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - REQUISITI DEL CONCEDENTE - NUOVA DISCIPLINA EX ART 2 DELLA LEGGE N 176 DEL 1978 - DEDUCIBILITA E RILEVABILITA D'UFFICIO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - SOPRAVVENIENZA IN SEDE DI LEGITTIMITA - CONSEGUENZA - CASSAZIONE CON RINVIO.*
Stato
decisa il 1979-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396160-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - REQUISITI DEL CONCEDENTE - NUOVA DISCIPLINA EX ART 2 DELLA LEGGE N 176 DEL 1978 - DEDUCIBILITA E RILEVABILITA D'UFFICIO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - SOPRAVVENIENZA IN SEDE DI LEGITTIMITA - CONSEGUENZA - CASSAZIONE CON RINVIO.*

L'art 2 della legge 10 maggio 1978 n 176, concernente norme transitorie in materia di affitto di fondi rustici, ha sostituito l'art 1, comma secondo, lettera a) del DLCPS 1 aprile 1947 n 273, stabilendo, quale ulteriore requisito per avere diritto alla cessazione della proroga legale del contratto, che il concedente o il locatore, oltre ad essere stato coltivatore diretto, "abbia esercitato per almeno due anni" negli ultimi dieci anni. Questa disposizione, dichiarata espressamente applicabile ai procedimenti giudiziari in corso in qualunque grado, al momento dell'entrata in vigore della citata legge n 176 del 1978, e deducibile e rilevabile d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio e quindi anche davanti alla Corte di Cassazione. Il relativo accertamento, pero, ove tale nuova disciplina sia sopravvenuta in Sede di legittimita, comportando una indagine di fatto istituzionalmente preclusa alla suprema Corte, comporta la Cassazione della decisione di merito con rinvio ad altro giudice perche accerti la sussistenza del suddetto nuovo requisito richiesto al concedente per la cessazione della proroga.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)