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Sez. 2, Sentenza n. 1553 del 17/03/1981 (Rv. 412216 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412216-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In Sede di legittimita, e preclusa alla parte la possibilita di prospettare questioni o temi di contestazione non trattati dinanzi ai giudici del merito e non rilevabili d'ufficio, qualora tali questioni o temi presuppongano elementi di fatto nuovi rispetto a quelli cui si riferisce la pronuncia impugnata. In particolare, il principio stabilito dall'art 1421 cod civ - secondo cui la nullita del negozio giuridico puo essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in Cassazione - presuppone pur sempre che il motivo della nullita sia gia acquisito agli Atti del processo e, pertanto, non puo trovare applicazione nel caso in cui l'accertamento del motivo della nullita, non compiuto dai giudici del merito, involga un'indagine di fatto, riprendendo, in tal caso, pieno vigore il principio dispositivo delle parti. (V 3690/77, mass n 387341; (V 2712/75, mass n 376702).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)