Sez. 2, Sentenza n. 5515 del 27/10/1984 (Rv. 437183 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELLA NULLITÀ - IN CASSAZIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELLA NULLITÀ - IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il principio per cui la nullità del contratto deve rilevarsi, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non è applicabile in Sede di Cassazione, qualora la decisione della relativa questione, non dedotta nel giudizio di merito, richieda un'indagine di fatto non espletata in quella Sede. (Conf 11/84, mass n 432257; (Conf 1082/82, mass n 418947; (Conf 5392/81, mass n 416096; (Conf 1553/81, mass n 412216; (Conf 2515/79, mass n 398847).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)