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Sez. 2, Sentenza n. 7892 del 16/07/1991 (Rv. 473164 - 01)

Proprietà - Azioni a difesa della proprietà - Rivendicazione - Legittimazione | Eccezione di demanialità - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473164-01

Proprietà - Azioni a difesa della proprietà - Rivendicazione - Legittimazione

Per il combinato disposto dagli artt. 823 cod.civ., il quale riserva alla Pubblica Amministrazione la tutela dei beni demaniali, e 81 cod.prov.civ., che limita i casi di sostituzione processuale a quelli espressamente previsti dalla legge, nel caso di rivendica di immobile fra privati, l'eccezione di demanialità è improponibile da parte del convenuto, trattandosi di "exceptio de iure tertii". (Conf. 2157/52, mass n 881674, prima parte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 825, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)