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Sez. 1, Sentenza n. 2157 del 12/07/1952 (Rv. 881674 - 01)

DIRITTI PROMISCUI ED USI CIVICI - REVINDICA DI IMMOBILI TRA PRIVATI - ECCEZIONE DI DEMANIALITA - PROPONIBILITA - LIMITI - ECCEZIONE DI ESISTENZA DI USI CIVICI - GIURISDIZIONE DEL COMMISSARIATO REGIONALE DEGLI USI CIVICI.
Stato
decisa il 1952-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881674-01

DIRITTI PROMISCUI ED USI CIVICI - REVINDICA DI IMMOBILI TRA PRIVATI - ECCEZIONE DI DEMANIALITA - PROPONIBILITA - LIMITI - ECCEZIONE DI ESISTENZA DI USI CIVICI - GIURISDIZIONE DEL COMMISSARIATO REGIONALE DEGLI USI CIVICI.

A norma del combinato disposto dell'art.823 capov. C.C. che riserva alla P.a.La tutela dei beni demaniali e dell'art.81 C.P.C., che limita i casi di sostituzione processuale a quelli espressamente previsti dalla legge, nel caso di revindica di immobili tra privati l'eccezione di demanialita e improponibile dal convenuto, trattandosi di eccezione de iure tertii. Data la improponibilità della eccezione, questa, qualora si riferisca alla pretesa esistenza di Usi civici spettanti al comune sul suolo in contestazione, vale a fare venire meno la giurisdizione dei giudici ordinari e ad attribuirla al Commissario regionale degli Usi civici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Proc. Civ. art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)