Sez. 6, Sentenza n. 19191 del 07/02/2013 Ud. (dep. 03/05/2013) Rv. 255128 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - CORTE D'ASSISE | Associazione di tipo mafioso pluriaggravata - Giudizio di primo grado celebrato con il rito abbreviato dal g.u.p. - Sopravvenienza della legge n. 52 del 2010 attributiva al tribunale della competenza per tutti i delitti comunque aggravati di associazione di tipo mafioso - Conseguenze ai fini della competenza per il giudizio di appello - Competenza della Corte di Appello - Ragioni.
COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - CORTE D'ASSISE
La competenza a giudicare in grado di appello i reati comunque aggravati di associazione di tipo mafioso, dopo l'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito nella legge 6 aprile 2010, n. 52, spetta alla Corte di appello, e non alla Corte di Assise di appello, anche nel caso che il giudizio di primo grado sia stato celebrato e definito nelle forme del rito abbreviato davanti al giudice dell'udienza preliminare in epoca precedente alla modifica normativa, poiché l'art. 2 di detta legge stabilisce per tale tipologia di procedimenti la competenza del tribunale, salvo che, al momento dell'entrata in vigore del D.L., "sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla Corte di Assise".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 5, Decreto Legge 12/02/2010 num. 10 art. 1, Legge 06/04/2010 num. 52 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)