diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1546 del 10/03/1982 (Rv. 419364 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI LOCAZIONE STIPULATA CON IL PROMISSARIO DI UN PRELIMINARE DI VENDITA.*
Stato
decisa il 1982-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419364-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI LOCAZIONE STIPULATA CON IL PROMISSARIO DI UN PRELIMINARE DI VENDITA.*

Il pregiudizio dei diritti del terzo - che legittima la proposizione da parte di questo dell'opposizione ordinaria di terzo alla sentenza pronunciata fra altre persone - deve derivare dall'efficacia diretta del giudicato su un diritto autonomo del terzo stesso e non da quella indiretta e riflessa, dipendente cioè dal rapporto di derivazione che può legare il diritto del terzo a quello di una delle parti. (nella specie, il conduttore di un immobile in forza di locazione pluriennale stipulata con il soggetto che - quale promissario di un preliminare di vendita - aveva la disponibilità dell'immobile stesso, aveva azionato l'art. 404 cod. proc. civ. perché fosse dichiarata inefficace nei suoi confronti la sentenza che aveva risolto il preliminare tra il promissario venditore ed il promissario acquirente (locatore). La suprema Corte, sulla base del principio che precede, ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva accolto tale domanda).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)