Sez. 3, Sentenza n. 336 del 22/01/1990 (Rv. 464911 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO - SENTENZA DI RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI UN IMMOBILE - OPPOSIZIONE DEL CONDUTTORE DEL BENE CONCESSOGLI DAL PROMISSARIO ACQUIRENTE - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO - SENTENZA DI RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI UN IMMOBILE - OPPOSIZIONE DEL CONDUTTORE DEL BENE CONCESSOGLI DAL PROMISSARIO ACQUIRENTE - AMMISSIBILITÀ.*
La legittimazione di impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404, comma primo, cod. proc. civ.) presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo, la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti: pertanto con riguardo ad una sentenza di risoluzione d'un contratto preliminare di compravendita di un immobile, l'opposizione non è proponibile dal conduttore che abbia ricevuto il bene in locazione dal promissario acquirente, non essendo il diritto del conduttore autonomo bensì dipendente da una delle posizioni giuridiche coinvolte dalla sentenza e perciò esposta a risultare privo di valida fonte con il cadere del diritto del dante causa, né risultando la sua tutela incompatibile con la situazione giuridica affermata dalla sentenza in quanto, a norma dell'art. 1606 cod. civ. e per l'estensione che sia da riconoscere sulla sua base alla protezione del diritto del conduttore, questo è fatto salvo nonostante il retroattivo venir meno del diritto del suo locatore. Sulla prima parte della massima: (Conf 1026/1984, mass n 433196; (Conf 150/1974, mass n 367724; (Conf 1415/1972, mass n 358015; (Conf 3636/1969, mass n 343857; sulla seconda parte: (Conf 1546/1982, mass n 419364; (contra 1995/1980, mass n 405624).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 954 com. 2, Cod. Civ. art. 976, Cod. Civ. art. 999, Cod. Civ. art. 1600, Cod. Civ. art. 1606, Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)