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Sez. U, Sentenza n. 3925 del 13/02/2024 (Rv. 670197-01)

SERVITU' - PREDIALI - CLASSIFICAZIONE - IRREGOLARI ; RECIPROCHE | Costituzione mediante convenzione di servitù di parcheggio su fondo altrui - Condizioni e requisiti - Vantaggio in favore di altro fondo - Necessità. SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - In genere. SERVITU' - "NEMINI RES SUA SERVIT" - UTILITA' (NOZIONE) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670197-01

SERVITU' - PREDIALI - CLASSIFICAZIONE - IRREGOLARI ; RECIPROCHE

In tema di servitù, l'art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù di parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all'esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sussistano i requisiti del diritto reale tra cui, in particolare, la localizzazione.

Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)