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Sez. 2 - , Sentenza n. 5603 del 26/02/2019 (Rv. 652763 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - CLASSIFICAZIONE - IRREGOLARI; RECIPROCHE | Convenzioni costitutive di servitù "personali" o "irregolari" - Nozione - Divieto nell'attuale e nel precedente codice civile - Fondamento - Fattispecie in tema di parcheggio di veicoli su fondo.
Stato
decisa il 2019-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652763-01

SERVITÙ - PREDIALI - CLASSIFICAZIONE - IRREGOLARI; RECIPROCHE

Le convenzioni costitutive di servitù "personali" o "irregolari", aventi come contenuto limitazioni della proprietà del fondo altrui a beneficio di un determinato soggetto e non di un diverso fondo, sono disconosciute dal codice vigente, come da quello abrogato del 1865, essendo dirette a realizzare un interesse non meritevole di tutela perché concretizzantesi in una mera comodità, del tutto personale, di coloro che accedono al preteso fondo servente, ma non in un'utilità oggettiva, pur se indiretta, del fondo dominante. (Nella specie, la S.C. ha considerato servitù "irregolare" l'attraversamento veicolare del fondo servente per consentire il posteggio di veicoli sul fondo dominante, integrando questo gli estremi di una mera comodità a vantaggio di persone specifiche).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)