Sez. 2, Sentenza n. 394 del 10/02/1973 (Rv. 362353 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIO - IN GENERE - EMESSI IN VIRTU DELLA LEGGE STRALCIO N 841 DEL 1950 - DEDUZIONE DELLA LORO ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DOMANDA DI RETROCESSIONE DEI TERRENI ESPROPRIATI - NATURA - FATTISPECIE.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIO - IN GENERE - EMESSI IN VIRTU DELLA LEGGE STRALCIO N 841 DEL 1950 - DEDUZIONE DELLA LORO ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DOMANDA DI RETROCESSIONE DEI TERRENI ESPROPRIATI - NATURA - FATTISPECIE.*
La domanda di restituzione dei terreni espropriati ed assegnati ai contadini, proposta da chi deduce l'illegittimita costituzionale per eccesso di delega, secondo l'art 76 della Costituzione, del relativo decreto presidenziale di esproprio emesso in forza della legge 21 ottobre 1950 n 841, ha natura di Azione personale a contenuto restitutorio, non gia di Azione reale di rivendicazione, poiche la situazione attuale e collegata a quella anteriore all'esproprio da un rapporto, personale e giuridicamente qualificato, il quale costituisce il titolo (sia pure contestato) dello spossessamento, e in base al quale vanno individuati i soggetti, originari e permanenti, della relativa controversia. (nella specie la Corte suprema, sulla base del principio enunciato in massima, ha ritenuto esatta la decisione dei giudici del merito che avevano dichiarata prescritta, per decorso del termine decennale, l'Azione di restituzione dei terreni e, quindi, irrilevante l'eccezione di illegittimita costituzionale del decreto di esproprio). (Conf 3391/71, mass n 354947).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 81, Legge 21/10/1950 num. 841 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)