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Sez. U, Sentenza n. 5341 del 17/11/1978 (Rv. 395111 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - SOGGETTO PASSIVO - BENI ENFITEUTICI - ESPROPRIAZIONE PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DELL'ENFITEUTA - COSA GIUDICATA IN TEMA DI ACCERTAMENTO DELL'INEFFICACIA DEL TITOLO ENFITEUTICO - SOGGETTO LEGITTIMATO ALL'AZIONE CONTRO L'ESPROPRIANTE PER IL RILASCIO DEL BENE ILLEGITTIMAMENTE ESPROPRIATO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL'ENFITEUTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395111-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - SOGGETTO PASSIVO - BENI ENFITEUTICI - ESPROPRIAZIONE PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DELL'ENFITEUTA - COSA GIUDICATA IN TEMA DI ACCERTAMENTO DELL'INEFFICACIA DEL TITOLO ENFITEUTICO - SOGGETTO LEGITTIMATO ALL'AZIONE CONTRO L'ESPROPRIANTE PER IL RILASCIO DEL BENE ILLEGITTIMAMENTE ESPROPRIATO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL'ENFITEUTA - ESCLUSIONE.*

In ipotesi di espropriazione per riforma fondiaria pronunciata nei confronti dell'enfiteuta, il giudicato che accerti l'inefficacia del titolo enfiteutico implica che la legittimazione all'Azione contro l'espropriante, per il rilascio del bene che si assume illegittimamente espropriato, spetta in via esclusiva al concedente, che ne ha riacquistato il diritto di godimento in forza del giudicato medesimo, a prescindere da ogni indagine sulla titolarita del diritto di proprieta, stante la natura personale e non reale dell'Azione stessa, e restando altresi escluso sia che detto enfiteuta assuma, nel relativo giudizio, la veste di litisconsorte necessario, sia che l'eventuale giudizio in ordine all'acquisto della proprieta da parte del concedente possa avere un rapporto di pregiudizialita con gli effetti ex art 295 cod proc civ rispetto al giudizio per il rilascio del bene espropriato instaurato dal concedente. (V 394/73, mass n 362353).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)