Sez. 3, Sentenza n. 863 del 03/03/1999 Cc. (dep. 12/04/1999) Rv. 213171 - 01
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI | Convenzione di Ginevra sull'alto mare e Convenzione di Montego Bay - Navi adibite alla vigilanza doganale - Istituto della "Presenza costruttiva" - Differenza dall'istituto del "Diritto di inseguimento" - Ambito di operatività.
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
L'istituto della "presenza costruttiva" non può essere confuso con il "diritto di inseguimento"; il primo, previsto accanto ed in ampliamento al diritto di inseguimento, si riferisce alle ipotesi in cui il collegamento tra nave straniera e Stato costiero sia stabilito da elementi diversi da quello spaziale, in genere da imbarcazioni minori funzionanti da spola mentre la nave- madre staziona in alto mare. (art.111 della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994 n. 689 che ha codificato quanto già accolto dall'art. 23 della Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958, ratificata con legge 8 dicembre 1961, n. 1658). Ne consegue che la sfera nel cui ambito è perseguibile il contrabbando doganale è attualmente determinabile, ed in concreto determinata dal diritto internazionale, alla stregua di un criterio funzionale ovvero in virtù del principio della "presenza costruttiva" che presuppone un collegamento effettivo tra nave contrabbandiera e Stato costiero.
Riferimenti normativi: Legge 08/12/1961 num. 1658 art. 23, Legge 02/12/1994 num. 689 art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)