Sez. 1, Sentenza n. 5157 del 22/11/2017 Cc. (dep. 02/02/2018) Rv. 272414 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare - Reati commessi nel mare territoriale - Diritto di inseguimento - Nozione - Limiti - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE
L'art. 111 della Convenzione ONU sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, attribuisce allo Stato il diritto d'inseguimento della nave straniera anche in alto mare e, quindi, oltre il mare territoriale e la zona contigua, quando abbia fondati motivi di ritenere che la stessa abbia violato le sue leggi, purché detto inseguimento sia iniziato in tali zone e sempre che non sia stato interrotto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in relazione al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in una fattispecie in cui la nave utilizzata per il trasporto dei cittadini extracomunitari, avvistata mentre si trovava nel mare territoriale, era stata seguita senza soluzione di continuità anche in alto mare, dove era avvenuto l'abbordaggio).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 10/12/1982 art. 33, Tratt. Internaz. 10/12/1982 art. 97, Tratt. Internaz. 10/12/1982 art. 111, Cod. Pen. art. 4, Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 7, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)