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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22407 del 15/10/2020 (Rv. 659358 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Annullamento con rinvio restitutorio - Principio del "tempus regit processum" - Fondamento - Applicabilità - Esclusione - Principio del "tempus regit actum" - Ambito - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659358-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

Nel caso di annullamento dell'intero giudizio di merito, da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., non trova applicazione il principio del "tempus regit processum" – secondo cui, in ossequio alle regole del giusto processo civile (art. 111 Cost.), vanno mantenute le norme vigenti al momento della proposizione della domanda iniziale -, dal momento che esso presuppone l'esistenza di atti processuali validi, compiuti nel previgente regime, mentre nell'ipotesi suddetta, insieme con l'atto originario, cade anche il collegamento col precedente regime processuale e il nuovo giudizio che si instaura a seguito di rinvio restitutorio è sottoposto alle regole vigenti (nella specie relative al termine lungo per impugnare) nel momento in cui, con la riassunzione, si rinnova l'atto introduttivo nullo, in virtù del giustapposto principio del "tempus regit actum".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Costituzione art. 111, Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)