diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9991 del 20/04/2017 (Rv. 643886 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Opposizione ad ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa - Procedimento “ex lege” n. 689 del 1981 - Cassazione con rinvio al giudice di primo ed unico grado - Rinvio cd. restitutorio - Sentenza - Modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione del giudice di rinvio, ai sensi del d.lgs. n. 40 del 2006 - Rilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643886-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per sanzione amministrativa proposta, "ex lege" n. 689 del 1981, anteriormente al d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza pronunciata dal giudice di pace quale giudice di primo ed unico grado, individuato a seguito di cassazione con rinvio cd. restitutorio o improprio (nella specie, per ragioni di mero rito, per non essere stata evocata in giudizio la P.A. competente), e pubblicata successivamente all'1 marzo 2006, è soggetta, in applicazione del principio "tempus regit actum", alle modifiche processuali apportate all'art. 23 della citata l. n. 689 dall'art. 26, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 40 del 2006 ed è, pertanto, appellabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 26 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)