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Sez. 3, Sentenza n. 3446 del 29/12/1962 (Rv. 255069 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI REVOCAZIONE - NON NECESSITA - ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO DI REVOCAZIONE.*
Stato
decisa il 1962-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/255069-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI REVOCAZIONE - NON NECESSITA - ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO DI REVOCAZIONE.*

Per il disposto dell'ultimo comma dell'art 398 cod proc civ, la proposizione della domanda di revocazione sospende (non interrompe) il termine per proporre il ricorso per Cassazione fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione. Pertanto cessata la causa della sospensione con la comunicazione suddetta, il termine per ricorrere riprende il suo decorso, ricongiungendosi a quello gia eventualmente trascorso anteriormente alla proposizione della domanda di revocazione. A tali fini non occorre che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione sia passata in cosa giudicata. Tali principi si applicano anche quando il provvedimento che chiude il processo di revocazione non sia una sentenza, ma un'ordinanza dichiarativa dell'Estinzione del processo medesimo. Pertanto, in tal caso, il termine per proporre ricorso per Cassazione riprende a decorrere dalla data della comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'Estinzione del processo di revocazione. (Conf 495/61, 2843/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)