Sez. 2, Sentenza n. 6109 del 13/07/1987 (Rv. 454443 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - DURATA - LIMITI - COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA REVOCAZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - DURATA - LIMITI - COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA REVOCAZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La chiara ed inequivoca formulazione letterale dell'art. 398, comma quarto, cod. proc. civ., secondo cui "la proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per Cassazione o il procedimento relativo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione", non consente di ritenere che la sospensione del termine per ricorrere in Cassazione debba durare sino a quando si sia formato il giudicato nel procedimento per revocazione. Nel silenzio della legge, infatti, il riferimento legislativo alla sentenza che chiude un ben determinato procedimento non può essere esteso ad un istituto diverso, caratterizzato ed autonomo, quale quello del giudicato. (Conf 3410/79, mass n 399835; (Conf 2212/76, mass n 381011; (Conf 3630/75, mass n 377828; (Conf 2222/75, mass n 376013; (Conf 976/74, mass n 368915; (Conf 1441/71, mass n 351731; (Conf 1107/62, mass n 251839; (Conf 3446/62, mass n 255069).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)