Sez. L, Sentenza n. 6578 del 03/12/1982 (Rv. 424215 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ARGOMENTAZIONI E PROSPETTAZIONI GIURIDICHE OVVERO QUESTIONI DI FATTO E DI DIRITTO ADDOTTO IN PRIMO GRADO A SOSTEGNO DI DOMANDE ED ECCEZIONI - ONERE DELLA ESPRESSA RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ARGOMENTAZIONI E PROSPETTAZIONI GIURIDICHE OVVERO QUESTIONI DI FATTO E DI DIRITTO ADDOTTO IN PRIMO GRADO A SOSTEGNO DI DOMANDE ED ECCEZIONI - ONERE DELLA ESPRESSA RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
L'Onere della espressa riproposizione in appello delle domande e delle eccezioni non accolte nella sentenza impugnata, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 346 cod. proc. civ., non è estensibile alle argomentazioni e prospettazioni giuridiche, ovvero alle questioni di fatto e di diritto che siano state in primo grado addotte a sostegno delle rispettive domande ed eccezioni, le quali devono ritenersi implicitamente richiamate con la valida proposizione in secondo grado delle domande ed eccezioni medesime.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)