Sez. 2, Sentenza n. 2454 del 16/04/1984 (Rv. 434476 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTA (DECADENZA) - ONERE DELLA RIPROPOSIZIONE - ECCEZIONE NON IN SENSO PROPRIO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTA (DECADENZA) - ONERE DELLA RIPROPOSIZIONE - ECCEZIONE NON IN SENSO PROPRIO - ESCLUSIONE.*
L'Onere ex art. 346 cod. proc. civ. dell'espressa riproposizione in appello delle eccezioni non accolte in primo grado riguarda esclusivamente le eccezioni in senso proprio (attinenti, cioè, a fatti modificativi, estintivi o impeditivi), e non anche le contestazioni dell'esistenza del fatto costitutivo della domanda o di elementi dello stesso, le quali devono ritenersi implicitamente comprese (salvo che non concernano punti esaminati e decisi dalla sentenza impugnata) nella richiesta di rigetto dell'appello formulata dall'appellato pienamente vittorioso nel giudizio di primo grado. (V 1517/83, mass n 426347; (V 6718/82, mass n 424355; (V 6578/82, mass n 424215).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)