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Sez. L, Sentenza n. 3222 del 02/10/1976 (Rv. 382010 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - CAPACITA DEL COLTIVATORE DIRETTO - INTEGRAZIONE CON QUELLE DI ALTRI SOGGETTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382010-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - CAPACITA DEL COLTIVATORE DIRETTO - INTEGRAZIONE CON QUELLE DI ALTRI SOGGETTI - ESCLUSIONE.*

La capacita di guadagno del coltivatore diretto - la cui attivita e caratterizzata dall'abituale svolgimento di un lavoro manuale agricolo - deve essere valutata, ai fini della Determinazione del grado di invalidita pensionabile, con gli stessi criteri fissati per gli operai, senza che si possa procedere all'integrazione delle residue capacita lavorative dello stesso coltivatore diretto con quelle di altri soggetti, anche se facenti parte dello stesso nucleo familiare. (Conf 1725/73, mass n 364666).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 5 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)