Sez. L, Sentenza n. 5808 del 23/03/2004 (Rv. 571450 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Presupposti - Riassetto organizzativo - Scelte imprenditoriali - Controllo giudiziale di congruità e opportunità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
Atteso che, ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., l'organizzazione dell'impresa è compito riservato all'imprenditore, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il controllo del giudice non può spingersi fino a sindacare i profili di congruità ed opportunità della scelta di natura economica ed organizzativa effettuata dall'imprenditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento del dipendente part-time, cui era stato offerto inutilmente il tempo pieno - necessario per l'attività d'impresa - sindacando la scelta dell'imprenditore di preferire un solo dipendente per quelle funzioni, invece di cercare un altro lavoratore disponibile ad un contratto complementare a tempo parziale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)