diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12769 del 14/06/2005 (Rv. 582369 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Presupposti di fatto - Ragioni inerenti all'attività produttiva - Onere della prova - Incidenza sul datore di lavoro - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582369-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, grava sull'imprenditore l'onere di provare sia l'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, sia l'impossibilità di ricollocare diversamente il dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale. (Nella specie, risultava adeguatamente provata sia l'attività di addetta alla rilevazione manuale delle presenze del personale in azienda, svolta dalla lavoratrice licenziata, sia l'informatizzazione di tale servizio da parte del datore di lavoro, che consentiva risparmio di tempo anche ad altra impiegata, che avrebbe potuto svolgere oltre alle proprie anche le attività residue prima rientranti nelle competenze della lavoratrice licenziata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)