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Sez. L, Ordinanza n. 19335 del 11/06/2026 (Rv. 679537-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Minimale contributivo - Società cooperativa in stato di crisi - Riduzione della retribuzione dei soci lavoratori disposta con delibera assembleare - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679537-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

La regola del cd. minimale contributivo, di cui all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, si applica anche nel caso in cui una cooperativa, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 142 del 2001, deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal c.c.n.l. di categoria, non rientrando tale delibera tra le fonti che, a mente dell'art. 1 cit., individuano la retribuzione minima da assumere come parametro per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, né facendo l'art. 6 cit. alcun riferimento agli obblighi contributivi.

Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 03/04/2001 num. 142 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)