Sez. 4, Sentenza n. 1479 del 13/11/2009 Ud. (dep. 14/01/2010) Rv. 246301 - 01
RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE | Responsabilità del committente e dell'appaltatore o subappaltatore - Rapporti.
RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE
In tema di responsabilità civile, l'appaltatore (o subappaltatore) è, di regola, l'unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall'esecuzione dell'opera, salva la corresponsabilità del committente in presenza di specifiche violazioni di regole di cautela ex art. 2043 cod. civ., ovvero se l'evento è riferibile allo stesso committente (per essere stata l'opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza arrecare danno a terzi), od infine in caso di sue ingerenze nell'attività dell'appaltatore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)