Sez. 4, Sentenza n. 41815 del 30/09/2008 Ud. (dep. 07/11/2008) Rv. 242088 - 01
RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE | Responsabilità dell'appaltante per fatto dell'impresa subappaltatrice - Obbligo del primo di verificare l'idoneità tecnico - Professionale della seconda - Violazione - Conseguenze - Responsabilità per fatto proprio.
RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno da reato, l'appaltante, che abbia affidato i lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda del committente o di un'unità produttiva della stessa, ha una serie di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento, sicché è responsabile per fatto proprio per gli eventi lesivi eventualmente derivati dalla loro inosservanza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato la sentenza che aveva ritenuto l'appaltante - nei cui confronti non era stata esercitata l'azione penale, essendo intervenuta l'archiviazione - responsabile civile ex art. 83 cod. proc. pen. per fatto - altrui - dell'impresa subappaltatrice, il cui titolare era stato condannato per il reato di lesioni colpose in danno di un lavoratore aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)